Art. 3.
(Poteri di accertamento, di controllo e di denuncia della Commissione).

      1. Per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), la Commissione può richiedere a soggetti pubblici e privati di fornire informazioni e di esibire documenti. I soggetti a cui viene chiesto di fornire informazioni e di esibire documenti ai sensi del presente comma sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 4.000 a euro 24.000 se rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti. Tale sanzione può essere incrementata fino al doppio del massimo se forniscono informazioni o esibiscono documenti non veritieri.
      2. In caso di inottemperanza da parte di soggetti pubblici, la Commissione può rivolgersi agli uffici sovraordinati ai quali è rimessa la valutazione in ordine alla responsabilità disciplinare del dipendente inadempiente.
      3. Qualora la Commissione proceda ad accertamenti in relazione alla presentazione di una segnalazione da parte di un soggetto per asserita violazione dei diritti riconosciuti dalle leggi in vigore come previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera g), la stessa è tenuta a dare notizia alle parti interessate dell'apertura del procedimento.
      4. Nel procedimento dinanzi alla Commissione, le parti interessate hanno la possibilità di essere sentite, personalmente o per mezzo di procuratore speciale, e hanno facoltà di presentare memorie e documenti.
      5. La Commissione, quando verifica l'esistenza di comportamenti non conformi alle norme interne e internazionali in materia di diritti umani, richiede al soggetto interessato di agire in conformità, anche formulando specifiche raccomandazioni.
      6. Il soggetto interessato, se disattende la richiesta, deve comunicare il suo dissenso motivato nel termine di trenta

 

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giorni. Nel caso in cui il soggetto interessato, che intenda disattendere la richiesta formulata ai sensi del comma 5, non comunichi il dissenso motivato o nel caso in cui la Commissione ritenga insufficiente la motivazione fornita dal soggetto medesimo, la Commissione può rivolgersi all'autorità giudiziaria competente.
      7. Qualora il soggetto di cui al comma 4 sia una pubblica amministrazione, nel caso in cui ometta di conformarsi e il dissenso motivato non sia comunicato nel termine di cui al comma 6 o la motivazione non sia ritenuta sufficiente, la Commissione si rivolge agli uffici sovraordinati a quelli originariamente interessati.
      8. Se gli uffici sovraordinati decidono di provvedere in conformità alla richiesta della Commissione, l'attivazione del procedimento disciplinare a carico del dipendente al quale risulta attribuibile l'inerzia è obbligatoria.
      9. Se gli uffici sovraordinati decidono di non accogliere la richiesta, la Commissione può richiedere all'autorità giudiziaria competente di annullare l'atto che reputa illegittimo ovvero di ordinare all'autorità interessata di tenere il comportamento dovuto.